LEGITTIMA DIFESA. Il caso di Perugia pone il problema dell’uso legittimo delle armi e di uno Stato che, da una parte non riesce a difendere il cittadino e, dall’altro, mette sotto accusa i suoi servitori
di Matteo Ciccarelli
Sono finiti sul registro degli indagati i due Carabinieri intervenuti, assieme ad un vigliante privato, per un furto in una tabaccheria della periferia perugina, in seguito al quale uno dei presunti autori, E.K., albanese, 50 anni, è rimasto ucciso, colpito mortalmente alla nuca da un proiettile esploso da uno dei militari o dalla guardia, in direzione delle gomme dell’Audi A6 a bordo della quale i banditi si erano dati alla fuga.
L’ipotesi di reato, formulata dal pm Mara Pucci, è quella di omicidio colposo per eccesso (colposo) di legittima difesa. Detta pesante iscrizione nel registro delle notizie di reato, pur costituendo, di per sé, un atto dovuto (nel nostro ordinamento la legittima difesa è considerata solo una scriminante e non un diritto) non manca di ammantare il recente fatto di cronaca di un velo inquietante, riportandoci alla memoria la vicenda, pressoché analoga, consumatasi nelle campagne marchigiane di Ostra Vetere la notte del 1 febbraio 2015, e che aveva visto (e tuttora vede purtroppo) coinvolto l’appuntato dei Carabinieri M.B., 42 anni.
Allo stato, M.B., “reo” di aver sparato in direzione delle gomme di un suv Mercedes a bordo del quale un gruppo di ladri, anche in questo caso albanesi, si dava alla fuga dopo aver messo a segno svariati colpi nell’hinterland senigalliese, con esito letale per uno dei banditi colpito alla testa da un proiettile di rimbalzo, risulta condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Ancona per il medesimo reato, omicidio colposo per eccesso colposo di legittima difesa.
Rispetto al primo grado di giudizio, la pena a carico del militare è stata ridotta, partendo le richieste della Procura da una base più bassa rispetto a quella avanzata innanzi al primo Giudice. Nelle motivazioni della sentenza d’appello si legge la considerazione, di buon auspicio, ma ancora lontana da un’idea che il buon senso imporrebbe in circostanze del genere, che i malviventi che si danno alla fuga dopo la commissione di un delitto, tentando di forzare i posti di blocco delle Forze dell’ordine o comunque di sottrarsi al loro intervento, si espongono per ciò solo al rischio di eventi lesivi scaturenti dalla di quelle legittima reazione difensiva.
Malgrado, tuttavia, questa “breccia garantistica” opportunamente aperta dalla Corte territoriale dorica, il quadro delle garanzie processuali apprestate nei riguardi dei funzionari ed agenti di polizia giudiziaria coinvolti in procedimenti penali scaturiti da atti di legittimo esercizio delle loro funzioni risulta ancora alquanto lacunoso ed insoddisfacente. Uno scenario inaccettabile in uno Stato di diritto.
Ai limiti del parossismo, invero, le conclusioni che sembrerebbero ragionevolmente doversi trarre da una vicenda come quella riguardante l’appuntato marchigiano, non ultima di una lunga e perniciosa serie di vicende giudiziarie tristemente assurte agli onori della cronaca. E’ ben risaputo il pericolo che le Forze dell’ordine corrono intervenendo tempestivamente sui luoghi di commissione dei delitti per impedire che se ne aggravino le conseguenze e per assicurarne alla giustizia gli autori. Ma che a questi rischi si aggiungano quelli di finire nella voragine di un procedimento penale senza fine, con pesanti capi di imputazione a carico, e magari con condanna finale anche al risarcimento in favore delle famiglie dei malviventi, sembra francamente intollerabile.
Perché lo Stato, per una volta tempestivo ed efficiente, giunge ad incriminare sé stesso? Perché questo è il vero punto: lo Stato, nel nostro ordinamento, si assume (fin troppo, potremmo dire in un’ottica liberale) la totale difesa del cittadino lasciando a quest’ultimo ben pochi spazi di manovra in caso di pericolo. Senonchè, nella maggior parte delle volte, lo Stato (in una società sempre più complessa e certamente con gravi problemi di sicurezza) non riesce ad intervenire. E quando interviene, per mezzo di un suo servitore, finisce poi per metterlo sotto accusa in un corto circuito che finisce per avvantaggiare solo i fuorilegge.
Sullo sfondo, ma neanche troppo, di questo scenario inquietante, l’inerzia colpevole di un Parlamento incapace, ad oggi, di intervenire adeguatamente, tra l’altro, sul testo dell’art. 53 c.p., relativo alla scriminante dell’uso legittimo delle armi da parte dei pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, residuale ma contigua e complementare a quella, appunto, della legittima difesa (di cui al precedente art. 52 c.p.) per fornire un valido e solido riferimento giuridico, capace di orientare la condotta di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria impegnati nella prevenzione e repressione dei reati.
Allo stato, purtroppo, si tratta ancora di un articolo del Codice penale guardato con forte sospetto da una certa parte non propriamente serena della magistratura, della politica e dell’informazione orientata a un pensiero “politicamente corretto”.
Ma si tratta di un malinteso tutto italiano, frutto di quel pernicioso clima di lotta politica mai davvero sopito nel nostro sventurato Paese. Ci ricorda infatti, all’opposto, la stessa Carta Europea dei Diritti dell’Uomo, all’art. 2 co. 2 lett. b, che l’uso delle armi è consentito nelle ipotesi di fuga dell’autore di un reato al fine eseguire un arresto legale.
Sulla stessa linea due recenti arresti giurisprudenziali della IV Sezione della Corte di Cassazione, che statuiscono che le Forze dell’ordine possono legittimamente sparare contro i malviventi in fuga che, a bordo della loro auto, non si fermino al posto di blocco dopo aver compiuto un delitto, sia pure con diligenza e perizia, senza sparare raffiche non controllate. Ai fini della valutazione della legittimità o meno dell’impiego delle armi di ordinanza, infatti, proseguono gli ermellini, è del tutto irrilevante che la resistenza opposta dai banditi assuma caratteri propriamente attivi (aggressione) ovvero meramente passivi (fuga), dovendo invece essere apprezzata sulla scorta del requisito della necessità, pur tenendo sempre doverosamente presente il c.d “bilanciamento tra gli interessi in conflitto”.
La speranza è che siano gli insegnamenti della Corte Europea, oltre che quelli appena citati della nostra Cassazione, a guidare in futuro i nostri Tribunali.
Anche per non correre il rischio di deleteri “atteggiamenti difensivi da parte delle Forze dell’ordine”. Lo Stato non incrimini dunque sé stesso, perché quel militare, che oggi rischia la condanna penale e la beffa di dover risarcire la famiglia del malvivente, potrebbe domani voltarsi dall’altre parte, risparmiando così alle toghe l’obbligo di incriminarlo, atto dovuto in ossequio ad una compagine normativa a dir poco datata.
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